La tutela giuridica delle denominazioni “artigianale” e “artigianato”: disciplina, criticità applicative e profili irrisolti
Art. 59/2026 – Di Sara Cavagnero
Responsabile editoriale: Lorenza Vacchetto
Il 7 aprile 2026 è entrata in vigore la Legge annuale per le PMI (l. 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026), alla cui elaborazione ha preso parte anche rén collective, attraverso l’invio delle proprie memorie scritte al Senato1.
Tra le novità introdotte, una in particolare tocca da vicino il settore moda (e non solo), ossia l’uso del termine “artigianale”. Una parola sempre più centrale nel racconto dei brand, ma al contempo estremamente ambigua.
Il provvedimento riserva al comparto artigiano due disposizioni: l’articolo 15, che delega al Governo il riassetto della disciplina dell’artigianato, e l’articolo 16, rubricato “Riferimento all’artigianato nella pubblicità“, che introduce il divieto di utilizzo improprio o ingannevole dei termini “artigiano”, “artigianato” e “artigianale” nella comunicazione commerciale.
Si tratta di una scelta normativa che risponde all’esigenza di contrastare l’uso improprio di una terminologia che incide in modo significativo sulla percezione del valore di brand e sul posizionamento di mercato.
Cosa prevede la legge
L’articolo 16 della l. 34/2026 stabilisce che un’impresa possa utilizzare riferimenti all’artigianato nella propria comunicazione – inclusi denominazioni sociali, insegne, marchi, schede prodotto, materiali promozionali, pubblicità, social, ecc. – solo in presenza di due condizioni cumulative:
- l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane
- la produzione diretta dei beni o dei servizi qualificati come artigianali
In assenza di tali requisiti, l’utilizzo della terminologia è considerato illecito e sanzionato con il pagamento di una somma pari all’1% del fatturato, con un minimo di 25.000 euro per ciascuna violazione.
Dove nasce il problema: il disallineamento tra significato semantico e qualificazione giuridica
Nonostante l’apparente chiarezza dell’impianto normativo, emerge una difficoltà di fondo: la legge interviene, infatti, sulla legittimità dell’uso del termine, ma non definisce in modo puntuale le caratteristiche del processo produttivo che quel termine dovrebbe rappresentare. Si crea così una possibile discontinuità tra due piani:
- quello giuridico-formale, basato sull’iscrizione all’Albo
- quello semantico, legato al significato comunemente attribuito al vocabolo “artigianale”
Riprendendo la definizione del dizionario Treccani, per artigiano si intende “chi esercita un’attività (anche artistica) per la produzione (o anche riparazione) di beni, tramite il lavoro manuale proprio e di un numero limitato di lavoranti, senza lavorazione in serie, svolta generalmente in una bottega”. Nel linguaggio comune, “artigianale” rimanda quindi a elementi quali manualità, scala ridotta, competenza tecnica e controllo diretto del processo.
Sul piano giuridico, invece, l’art. 16 della legge annuale PMI ancora il termine a una qualificazione soggettiva dell’impresa, ossia all’iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane, e alla produzione diretta dei beni o servizi denominati come “artigianali”, senza introdurre criteri tecnici o metodologici.

La tutela offerta dalla norma è quindi di natura formale: ciò implica che un’impresa iscritta all’Albo possa utilizzare la denominazione anche in presenza di lavorazioni parzialmente industrializzate, mentre soggetti che operano integralmente con tecniche manuali, ma non iscritti all’Albo, non possano farlo.
L’impianto normativo si fonda sull’idea che l’impresa artigiana non possa essere ricondotta al solo metodo produttivo, bensì si fondi su un modello organizzativo specifico, definito dalla l. 8 agosto 1985, n. 443 – che include: prevalenza del lavoro manuale del titolare, limiti dimensionali, produzione diretta e responsabilità personale sul processo – che costituisce presupposto per l’iscrizione all’Albo. È una differenza strutturale che la norma riconosce e che, con la nuova legge, produce effetti anche sulla comunicazione commerciale.
All’interno del nostro network, questa impostazione (pur con i suoi limiti) trova riscontro nelle risposte alla survey lanciata con la nostra newsletter. Roberta Alessandri, titolare del brand Tomassini Bags, ha sottolineato come l’impresa artigiana sia un unicum composito, che mette insieme responsabilità organizzative, produttive e gestionali e che non può essere assimilato al professionista che realizza un prodotto “artigianale” esternalizzando parte del processo. Per Alessandri, il nodo non è solo certificare il metodo, ma riconoscere il peso dell’intero modello d’impresa.
Dalle risposte emerge anche un’altra criticità: il carico complessivo si riflette sui prezzi e rende difficile spiegare ai clienti a differenza tra chi sostiene oneri e responsabilità correlati all’iscrizione all’Albo e chi invece non è soggetto agli stessi impegni. È una sfida che, come evidenzia Roberta Raeli, titolare del brand RRARO, rimane complessa da comunicare nel quotidiano.
La questione dell’origine del prodotto e/o dei suoi componenti
L’art. 16 della Legge 34/2026 richiede la produzione diretta del bene da parte dell’artigiano, ma non introduce requisiti relativi alla provenienza delle materie prime, dei semilavorati o dei componenti impiegati nel processo produttivo. Ne consegue che un’impresa artigiana regolarmente iscritta all’Albo potrebbe, in linea di principio, utilizzare la denominazione “artigianale” per prodotti da essa realizzati ma composti da materiali o semilavorati industriali (eventualmente importati, anche da Paesi extra-UE). Infatti, la garanzia offerta a chi acquista riguarda esclusivamente l’identità del soggetto produttore, non la filiera del prodotto.
La questione è collegata anche al tema del “Made in”, disciplinata dal Codice Doganale dell’Unione Europea e dal criterio dell’“ultima trasformazione sostanziale”. In questo contesto, il paese d’origine indica dove un prodotto è stato trasformato per l’ultima volta in modo significativo, ma non dice come è stato prodotto, né se è sostenibile, né se rispetta criteri artigianali.
La Legge 34/2026 non collega queste due dimensioni e lascia aperta una domanda importante: quando un prodotto è definito “artigianale”, quale garanzia concreta offre davvero all’acquirente, oltre al fatto che il produttore è iscritto all’albo degli artigiani?

Chi resta fuori: la zona grigia della partita IVA artistica e degli hobbisti
Una questione spinosa riguarda poi chi lavora di fatto come artigiano, ma non lo è formalmente. Parliamo di figure diffuse nel contesto contemporaneo, tra cui artisti e creativi titolari di partita IVA che adottano tecniche di lavorazione manuale, tradizionalmente associate alla produzione artigianale. Si tratta, ad esempio, di chi pratica tintura naturale su tessuti, tessitura a mano o lavorazione di materiali naturali, ma che è inquadrato fiscalmente come libero professionista con codice ATECO artistico anziché come impresa artigiana.
La distinzione tra artista e artigiano è di per sé sottile: l’artista è mosso dall’ispirazione e crea un’opera autonoma, mentre l’artigiano ha come scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi con prevalenza del lavoro manuale. Sul piano amministrativo, per costituire un’impresa artigiana è necessario avviare la procedura ComUnica, che consente contestualmente l’iscrizione al Registro delle Imprese, all’Albo delle imprese artigiane, alla gestione artigiani INPS e all’INAIL2. L’artista che opera con codice ATECO artistico e iscrizione alla Gestione Separata INPS segue un percorso amministrativo distinto che, pur essendo regolare sul piano fiscale, non lo rende iscrivibile all’Albo delle imprese artigiane e dunque non legittimato all’uso delle denominazioni protette dalla Legge 34/2026.
Per chi già opera come libero professionista artistico, la conversione verso un inquadramento artigiano comporta un cambio di regime previdenziale, obblighi contributivi fissi indipendenti dal reddito effettivo, adempimenti aggiuntivi e, in molti casi, l’incertezza su quale codice ATECO corrisponda alla propria attività, poiché il nomenclatore esistente non contempla adeguatamente la zona ibrida tra produzione artistica e tecnica artigianale. Il rischio concreto è che operatori che adottano metodi di lavorazione manuale si trovino esposti alle sanzioni della norma per effetto di un disallineamento burocratico e non di un abuso sostanziale.
Un fronte di tensione particolarmente acceso riguarda poi la categoria degli hobbisti, ossia quei soggetti che producono beni con tecniche manuali a titolo non professionale, privi di partita IVA e di iscrizione all’Albo, ma presenti sui mercati locali, sulle piattaforme di vendita online e nei circuiti dell’artigianato amatoriale. L’art. 16 della Legge 34/2026 si applica formalmente alle sole imprese, come risulta dalla formulazione letterale della disposizione. L’applicabilità della norma a chi esercita un’attività produttiva in modo continuativo senza qualifica formale rimane oggetto di incertezza interpretativa, tanto più che il confine tra attività occasionale e attività d’impresa è definito dalla normativa fiscale e non dalla Legge 34/2026 stessa.
La (difficile) applicazione della normativa
Il presidente di CNA, Dario Costantini, ha sottolineato come sia ora essenziale assicurare controlli capillari da parte delle autorità competenti, a garanzia degli artigiani e di chi acquista.
Questa indicazione mette in luce come l’efficacia della normativa dipenda dalla capacità dell’apparato di controllo di operare in modo continuativo e strutturato su un mercato ampio ed eterogeneo, frammentato e caratterizzato da una forte presenza di micro e piccole imprese. Un compito che, nella pratica, risulta tutt’altro che semplice, in quanto richiede verifiche costanti e coordinate sul territorio, insieme a investimenti significativi in ispezioni e competenze tecniche puntuali.

Le reazioni alla nuova legge
La risposta del comparto creativo e manifatturiero – che subito dopo l’entrata in vigore della legge ha assunto forme organizzate, inclusa la raccolta firme su piattaforme di petizione – testimonia come la norma, pur avendo come obiettivo dichiarato il contrasto all’uso improprio del termine da parte di operatori industriali, finisca invece per colpire quei soggetti che producono con tecniche manuali ma operano in forme organizzative diverse dall’impresa artigiana tradizionale. Tra le richieste della petizione figura un cambio di paradigma rispetto alla scelta del legislatore, che sposta il criterio di legittimità dalla qualificazione soggettiva dell’impresa alla certificazione oggettiva del processo produttivo. In questa prospettiva, il cosiddetto artigianato di fatto verrebbe riconosciuto sulla base della dimostrabilità del processo manuale e creativo, anche attraverso strumenti di tracciabilità digitale della filiera, indipendentemente dall’iscrizione a registri formali.Preoccupazioni analoghe sono state sollevate anche in Parlamento, con un quesito presentato dall’On. Pavanelli, che ha evidenziato il rischio “boomerang” della norma per chi lavora realmente in modo artigianale ma non risulta formalmente iscritto all’Albo. In risposta, il MIMIT ha dichiarato di essere già in dialogo con le rappresentanze di categoria e di aver avviato un tavolo di confronto multistakeholder, oltre a interlocuzioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Cosa succede adesso?
La Legge 34/2026 si configura come un intervento parziale, in attesa di completamento. Come anticipato in apertura, l’articolo 15 delega il Governo ad attuare la riforma dell’artigianato entro 9 mesi, con l’obiettivo di razionalizzare, riordinare e aggiornare la normativa vigente, rendendola coerente con le nuove esigenze di mercato e con l’evoluzione tecnologica. Non a caso, la disposizione è stata qualificata da Confartigianato come un primo passo verso una riforma complessiva della legge quadro sull’artigianato, in vigore da oltre quarant’anni.
In questo scenario, il nodo centrale riguarda la capacità dell’attuale sistema normativo e classificatorio di offrire strumenti adeguati a chi opera fuori dai confini formali dell’impresa artigiana pur condividendone la sostanza produttiva. Il problema non è quindi la distinzione in sé, ma l’assenza di un percorso facilmente accessibile per chi lavora con modalità sostanzialmente artigianali senza disporre ancora di un inquadramento amministrativo coerente con la propria attività reale.
È proprio in questo spazio intermedio, dove la sostanza produttiva non coincide con le categorie amministrative disponibili, che si collocano molte esperienze del settore. Per comprendere appieno sfide e criticità, nel rispetto delle norme ma anche oltre le prescrizioni formali, abbiamo scelto di partire dall’esperienza concreta di un brand.
La parola alle imprese: la testimonianza di POL.IN Couture
POL.IN Couture è un piccolo brand indipendente con sede in Val Chisone, in provincia di Torino, dove ogni capo prende forma interamente a mano, dall’idea al prototipo fino alla realizzazione finale, nel laboratorio di Villar Perosa. È una di quelle realtà che la normativa dovrebbe, nelle intenzioni, tutelare e sostenere. Eppure il percorso per definirsi e inquadrarsi a livello amministrativo non è stato sempre immediato, come accade a molte realtà artigianali nel panorama italiano della moda responsabile. Da qui nasce una domanda che attraversa molte storie simili: quando ci si sente davvero prontə ad aprire una partita IVA e a riconoscersi pienamente nel proprio mestiere?

Polin Couture nasce da un forte radicamento nel fare a mano e nella sartoria. Guardando al tuo percorso, come descriveresti oggi la tua identità professionale, al di là delle definizioni normative? C’è stato un momento in cui hai iniziato a riconoscerti pienamente nel tuo mestiere?
Da quando ho la partita iva, effettivamente mi sono sempre ritenuta un’artigiana, mentre prima per me era difficile identificarmi in una professione. Da quando ho deciso di farmi carico della responsabilità di aprire un’attività, ho potuto identificarmi nel mio mestiere. Non amo dire di essere una sarta, non dico neppure di essere una fashion designer: sono un’artigiana.
Cosa ti ha guidata nelle scelte di inquadramento della tua attività e quali passaggi sono stati determinanti per metterti in proprio?
Non esiste una laurea in “artigianato”, occorrono anni per imparare a diventarlo o prepararsi a esserlo. Io ho potuto imparare solo guardando, perché non sono mai stata un’apprendista, non ho mai fatto uno stage, né sono mai stata una dipendente. Difficilmente un professionista con una piccola sartoria o ditta individuale (cito queste realtà perché non ho mai voluto orientarmi verso grandi aziende di moda) riesce a farsi fiscalmente carico di una giovane lavoratrice, tanto più se questa persona è senza esperienza. Inoltre, non esistevano tutorial per imparare da soli, quindi ho imparato osservando, provando, sbagliando – e questo ha richiesto tempo, pratica e pazienza. Avevo appena finito l’università e credo fosse l’età giusta per investire sul mio futuro, ma che fatica! Facevo altri lavori per mantenermi.
Potersi mettere finalmente in proprio mi ha fatta sentire un pó più brava, ha rafforzato la fiducia in me stessa. Ma sono sempre stata molto cauta, non ho mai fatto investimenti eccessivi o passi troppo coraggiosi, sono sempre stata attenta a fare solo ciò che potevo permettermi di fare.
Nella tua esperienza quotidiana, quali aspetti raccontano meglio cosa significa essere un’attività artigianale oggi? Ci sono passaggi del tuo lavoro che rendono visibile il valore e la complessità dell’artigianato contemporaneo?
Oggi essere un artigiano significa, secondo me, due cose – opposte l’una dall’altra.
Significa saper fare tutto il lavoro che contraddistingue la tua attività, dall’inizio alla fine, non escludendo nulla. Prendi in mano una materia prima o ai primi stadi della sua lavorazione e la porti a essere un oggetto di uso o di concetto, secondo quello che fai. Poi la devi anche saper valutare, pubblicizzare, vendere. Quindi questo lavoro contiene al suo interno molte altre mansioni e capacità che si devono imparare e mantenere aggiornate.
Dall’altra parte, l’essere artigiano non gode di un grande riconoscimento nell’immaginario comune perché lo stereotipo è rimasto un po’ fermo al lavoro di servizio ed è meno legato al mondo dell’impresa o dell’arte, non è ancora del tutto cool (anche se abbiamo già fatto passi da gigante!).
Essere un’attività artigianale individuale oggi significa saper rimanere sul mercato lavorando in modo onesto prima di tutto: credo che i valori di un brand debbano riflettersi ovunque, anche nel fisco. Il mio brand di abbigliamento parla di sostenibilità. Pagare le tasse e operare nella legalità fa anche parte della sostenibilità che racconto ogni giorno. Un abito è davvero “etico” solo se lo è anche il processo che lo ha creato, burocrazia inclusa.
Prospettive
La Legge 34/2026 si configura come un primo intervento su un tema complesso, che introduce un criterio formale per contrastare pratiche scorrette ma lascia aperta una domanda più ampia: come riconoscere e valorizzare, in modo adeguato, le pratiche produttive che definiscono l’artigianato contemporaneo?
Una domanda che riguarda non solo il diritto, ma anche il modo in cui il settore sceglie di raccontarsi e di evolvere.
Immagini: Pexels, POL.IN_copyright Sefora Pons
- 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), memorie presentate nel luglio 2025. ↩︎
- Per le attività regolamentate dalla legge è inoltre richiesta la presentazione della SCIA allo sportello SUAP del Comune competente, allegata alla ComUnica. ↩︎
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